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L'AZIONE LEGALE

 
Non impedire
un evento
che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo
Conferenza stampa del Coordinamento delle Pro Loco:
INIZIA LA BATTAGLIA LEGALE

Primo contributo di sintesi dell'avv. dott. Franco Mellaia (260Kb),
legale difensore del lago d'Idro incaricato dal coordinamento delle pro loco

 
 

 
 
ATTO DI MESSA IN MORA, DI INTERPELLO E DI ACCESSO AGLI ATTI, 30/01/06

L'avv. FRANCO MELLAIA, del Foro di Bolzano, intima il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Provincia di Trento.
Rispondono le Province di Trento e di Brescia, mentre è necessario il ricorso al TAR-LOMBARDIA per la Regione che lascia che si formi il "silenzio rigetto".
E’ necessario anche il ricorso al TAR-LAZIO: il 10 maggio si tiene a Roma la Camera di Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture non si costituisce e sostiene l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
Il TAR con sentenza 4767/2006 del 16/06/2006 accoglie il ricorso del Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro, e ordina al Ministero di consentire copia della documentazione richiesta.
L’ATTO è inviato per opportuna conoscenza anche alle seguenti Autorità: Commissione della Comunità Europea, Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Prefettura di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Corte dei Conti di Trento, Corte dei Conti di Milano.
La Commissione Europea risponde con nota del 20/02/06.
 
 
 
  L’avv. Mellaia partecipa, in data 02/03/06, insieme al Coordinamento delle Pro Loco, alla Commissione Consiliare VIII° al Territorio della Provincia di Brescia per le problematiche relative ai livelli dell'acqua.  
 
 
  NOTA AL MINISTRO DELL’AMBIENTE ALFONSO PECORARO SCANIO E AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ANTONIO DI PIETRO, 01/06/06
Considerato che i due Ministeri non hanno dato riscontro all’ATTO del 30/01/06, l’avv. Mellaia sottolinea la gravità della situazione di quest’importante bene demaniale ed ambientale,
informa i Ministri dell’Atto
e enuncia come tra i principi cardine della funzione amministrativa vi sia l’istruttoria adeguata quale metro insostituibile per il rilascio di qualsivoglia autorizzazione e/o concessione.
 
 
 
  NOTA AL PREFETTO DI BRESCIA, 03/07/06
L’avv. Mellaia chiede al Prefetto, autorità preposta alla sicurezza e alla tutela ambientale, l’adozione di misure atte a limitare l’ulteriore abbassamento dei livelli, l’incremento degli afflussi naturali del lago mediante rilascio a monte e fissazione della quota minima e massima del lago d’Idro a m. 368 e 369 m s.l.m., che sarà raggiunta semplicemente impedendo lo sfioro del lago nella galleria di derivazione dell’Enel al di sotto di tale quota.
 
 
 
  NOTA AL CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 25/07/06
L’avv. Mellaia informa il CIPE dell’ATTO del 30/01/06 e delle velleitarie quanto deleterie soluzioni ingegneristiche inerenti la ventilata “terza galleria” che non rimuovendo alla radice il problema (o pseudo problema) della paleofrana,dissimula malamente il suo vero scopo di assoggettare il Lago d’Idro a nuovi utilizzi specialmente a scopo irriguo e/o idroelettrico sull’onda di irresponsabili spinte produttivistiche quanto mai irriducibilmente in conflitto con la salvaguardia prioritaria ed ineludibile del bene demaniale ed ambientale Lago d’Idro.
 
 
 
  L’AVV. Mellaia partecipa alla Manifestazione a Roma davanti a Montecitorio, 27/07/06  
 
 
  RELAZIONE DI SINTESI, 01/08/06
L’avv. Mellaia, durante l'udienza insieme al coordinamento, consegna alla Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati una relazione apposita, in cui tra le altre cose spiega come il bacino lacuale sia sede di un bilancio idrologico tra afflussi e deflussi e come l'utenza a scopo irriguo vada praticata rispettando il principio di risparmio idrico.
 
 
 
  NOTA AL MINISTRO DELL’AMBIENTE ALFONSO PECORARO SCANIO E AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE ANTONIO DI PIETRO, 07/08/06
Facendo riferimento alla lettera del 01/06/06, rimasta senza riscontro, l’avv. Mellaia invia copia della nota datata 28/07/06 del Presidente della Camera dei Deputati, che ha investito del problema del Lago d’Idro il Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici.
 
 
 
  NOTA AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, 29/08/06
Per informarli della violazione in atto in materia di salvaguardia e tutela ambientale.
 
 
 
  NOTA AL PREFETTO DI BRESCIA, 31/08/06
L’avv. Mellaia informa il Prefetto sui preoccupanti decrementi continui il livello del lago, specificando che in data 20 agosto u.s. l’idrometro faceva segnare la misura di 366,50 m s.l.m. mentre la domenica successiva 27 agosto lo stesso idrometro registrava la misura di 366,00. Ancora il 29 agosto, ad ore 10.50, l’idrometro registrava la misura di 365,78 e ieri 30 agosto, ad ore 11.20, la misura di 365,70.
L’avv. approfondisce inoltre le prescrizioni di tutela previste dalla legge e conclude in ordine alla supposta competenza nella specie del RID .
 
 
 
  RISCONTRO SCRITTO DEL PREFETTO ALL’AVVOCATO MELLAIA, 13/09/06  
 
 
  15 dicembre 2006
Conferenza al Teatro San Carlino a Brescia il Caso Lago D’Idro: Lago Autentico e Non mero serbatoio IL PROGETTO RISOLUTIVO DEL COORDINAMENTO.

Relazione tecnica dell’avv. Franco Mellaia. Profili giuridici di fattibilità dell’opera proposta dal Coordinamento delle Pro Loco del lago d’Idro per rispondere al problema della sicurezza sia sotto il profilo idraulico che sotto quello viabilistico, in ragione dell’importante arteria stradale che scorre a fianco del fiume Chiese, emissario del Lago d’Idro.
 
 

Relazione dell’avv. Franco Mellaia sul Regime giuridico amministrativo dei beni del demanio idrico e loro tutela. Il Lago d’Idro come eminente bene demaniale ed ambientale. Gli usi generali, speciali ed eccezionali delle acque pubbliche. Gli elementi costitutivi del Lago d’Idro secondo il classico trinomio: 1) massa liquida; 2) alveo; 3) spiagge. I limiti della proprietà demaniale. La distinzione ontologica e giuridica tra un lago naturale, quale quello d’Idro, ed un mero serbatoio. L’utilizzo sostenibile della risorsa idrica nell’innovativo scenario di diritto comunitario ed interno. La disciplina delle utenze, in particolare di quelle irrigue ed idroelettriche, nel sistema olistico di tutela della risorsa idrica.
 
 
 
  11 aprile 2007
Lago d’Idro e relativa tematica. Provvedimenti diversi del comune di Idro. L’avv. Mellaia diffida il Prefetto di Brescia ad orientale l’azione amministrativa a interventi per recuperare l’integrità del bene demaniale ed ambientale del lago d’Idro.
 
 
 
  30 aprile 2007
L'avvocato Mellaia invita il Ministero a impugnare il decreto regionale davanti alla Corte costituzionale perché la Regione non ha competenza in merito, e si è solo occupata dell’aspetto lucrativo senza pensare minimamente a tutelare il bene ambientale.
 
 
 
  2 maggio 2007
L'avvocato Mellaia segnala alla Procura della Repubblica che il Sindaco di Bagolino il 2 maggio ha adottato l’ordinanza che, al pari della precedente del sindaco di Idro, si pone sulla strada maestra della tutela del bene demaniale ed ambientale Lago d’Idro.
 
 
 
  25 maggio 2007
L'avvocato Mellaia scrive al Ministero dell’Ambiente, esternando il profondo disagio nel vedere il dominus principale del lago assistere inerte di fronte:
  • all’impegno esemplare della popolazione a presidio giorno e notte davanti al canale dell’Enel,
  • all’apporto partecipativo del Coordinamento che ha messo a disposizione del Ministero documenti organici
  • all’azione sinergica intrapresa dalle amministrazioni
L’avv. Mellaia esorta il Ministero ad intervenire a difesa del bene demaniale ed ambientale Lago d’Idro.
 
 
 
22 febbraio 2008
L'Avvocato Mellaia, a seguito dello "Studio delle ipotesi alternative per la messa in sicurezza del Lago d'Idro" della Regione Lombardia del 15 gennaio, predispone l' ATTO ANTICIPATORIO DI MESSA IN MORA AD HOC CON PROPEDEUTICA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI ED ALL'INFORMAZIONE AMBIENTALE
rivolto alla REGIONE LOMBARDIA, alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, al REGISTRO ITALIANO DIGHE, all'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO.
 
 
 
  25 febbraio 2008
TERZA GALLERIA SPERPERO DI DENARO PUBBLICO
L’avvocato Mellaia trasmette al Procuratore copia dell' ATTO ANTICIPATORIO DI MESSA IN MORA con una nota in cui si evidenzia come si appalesa, con la tesi della Regione Lombardia volta alla realizzazione della Terza Galleria, un autentico sperpero di denaro pubblico (si parla di 32 milioni di euro)
 

 
  9 maggio 2008
L’AVVOCATO MELLAIA SUGGERISCE NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE L’UTILIZZO DI UN SISTEMA DI ALLARME ESPERTO PER LA QUESTIONE DELLA PALEOFRANA

Il sistema di rilevamento automatico è provvisto di soglie di allarme, il superamento delle soglie critiche fissate impone direttamente una manovra in automatico.
Ai dati si accede tramite chiave di autorizzazione, il ché rende possibile analizzare il fenomeno a una pluralità di soggetti mediante semplice accesso al server.
Non si vede come si possa semplicemente deliberare un investimento di 32 milioni di euro per la terza galleria (che non è uno scolmatore come la Regione Lombardia vorrebbe far credere) e non porsi nella situazione migliore per il controllo in tempo reale e su base rigorosamente scientifica dell’area e del fenomeno in questione.”
 
 
 
  14 luglio 2008
Il Coordinamento deposita PRESSO I COMUNI di Bagolino, Idro, Anfo e Regione Lombardia l’ATTO DI MESSA IN MORA e Accesso Agli Atti, ai Documenti e alle Informazioni Ambientali redatto dall’avv. Franco Mellaia, in cui:
 -  si intima visione immediata degli atti e dei documenti relativi agli accordi,
 -  SI DIFFIDA A NON PERSEGUIRE ALCUN INTERVENTO OD OPERA CHE SI CONCRETIZZI E/O FAVORISCA LA C.D. TERZA GALLERIA.
Scarica l'ATTO
 
 
 
  19 dicembre 2008
E' STATO NOTIFICATO IL RICORSO del COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D’IDRO – Anfo, Bondone Baitoni, Idro - con l’assistenza dell’avv. FRANCO MELLAIA del Foro di Bolzano al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE contro: - la REGIONE LOMBARDIA - il COMUNE di ANFO - il COMUNE di BAGOLINO - il COMUNE di IDRO - il COMUNE di LAVENONE - la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - il MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - la PROVINCIA DI BRESCIA per l’annullamento del D.P.G.R. 19.9.2008, n. 10130, pubblicato sul B.U.R. Lombardia Serie ordinaria n. 43 del 20.10.2008, recante approvazione dell’Accordo di programma per la valorizzazione del Lago d’Idro intercorso tra Regione Lombardia e Comuni di Anfo, Bagolino, Idro e Lavenone nonché per l’annullamento del medesimo Accordo di programma.
 
 
 
  11 marzo 2011
Il tribunale superiore delle acque pubbliche dichiara inammissibile il ricorso delle pro-loco del lago d’Idro per l’annullamento dell’Accordo di Programma:D. P.G.R 19/9/2008 n.10130. Ritiene che il Coordinamento non abbia i requisiti per essere considerato associazione di promozione Sociale secondo la legge n.383/2000 e pertanto non legittimato a ricorrere in sede giuridica avverso provvedimenti incidenti su un particolare ambiente naturale.
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  21 maggio 2011
Ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque che non riconosce il Coordinamento come associazione di promozione sociale e pertanto non legittimato a dare ingresso al ricorso conto l’Accordo di Programma.
Il Coordinamento ritiene invece che la sentenza del TAR del 2008 sez.di Brescia in occasione del ricorso in merito alla richiesta di accesso agli atti nei confronti dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo di Programma e la nota del TAR del Lazio che con sentenza 4767/2006 de 16/6/2006 accoglie il ricorso dell’Atto di messa in mora contro la Regione Lombardia, riconoscano legalmente la figura del Coordinamento e pertanto idonea all’azione legale.
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  22 febbraio 2012
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni unite Civili
Sentenza sul ricorso proposto dal Coordinamento Pro Loco Avverso la Sentenza n. 32/2011 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE:
non riconosce il Coordinamento come Associazione di Promozione Sociale secondo la legge n.383/2000; pare che le Pro-Loco debbano pensare alla promozione turistica e non già tutelare l'ambiente!!!
La Corte rigetta il Ricorso e condanna il Coordinamento al pagamento delle spese del giudizio del primo e del secondo ricorso.
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