Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00983
presentata da
MARCO LION
martedì 19 settembre 2006 nella seduta n.037
LION e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
il lago d'Idro, detto anche Eridio, è un lago di origine glaciale, alimentato dai fiumi Chiese e Caffaro. In corrispondenza delle rive dei lembi rivieraschi sono collocati gli abitati di Idro, con le frazioni Crone e Lemprato, di Anfo, di Ponte Caffaro (frazione di Bagolino) e di Baitoni (frazione di Bondone);
presenta una lunghezza massima di 11 km, una larghezza massima di 1,90 km, e una profondità massima di 120 m,;
dal 1917, il lago d'Idro è stato sottoposto a regolazione artificiale che non ne ha cambiato le caratteristiche proprie di Lago naturale;
il fatto che sul Lago di Idro si siano realizzate opere di regimazione e si eserciti un'attività di regolazione non deve consentire di trattarlo effettivamente come se fosse un'opera esclusivamente artificiale a solo scopo irriguo o idroelettrico o per regolare le piene con decisioni cautelative o azioni di gestione avulse dall'equilibrio di vita del lago;
il lago d'Idro è l'habitat di rari organismi invertebrati, tra cui il Chlaenius sulcicollis specie molto rara in Italia, e di rare associazioni vegetali, alcune delle quali segnalate per la prima volta in Italia (ed una addirittura nuova per la scienza), ma che stanno scomparendo dall'Europa proprio a causa della riduzione degli ambienti ad esse confacenti;
il lago d'Idro è stato designato «sito di importanza comunitaria», fa parte della rete europea Natura 2000, ed è particolarmente importante per presenza di un habitat naturale e di specie prioritarie;
di altrettanta valenza ambientale è il territorio di valle, beneficiato dal Chiese, situato in prevalenza nella parte sud-orientale della provincia di Brescia e dell'Alto Mantovano;
una fiorente agricoltura basata su un sistema irriguo consolidato da secoli garantisce l'equilibrio di importanti ecosistemi con habitat naturali essenziali per il territorio, che attraverso una fitta rete canalizia, oltre a creare ambienti umidi, contribuisce in modo fondamentale al rimpinguamento delle falde sottostanti, garantisce gli usi civili e plurimi delle acque;
l'esercizio irriguo su questi territori, molto permeabili alle risorse idriche, comporta la circolazione di abbondanti volumi idrici. Di tale fenomeno beneficiano le aree immediatamente a sud dell'alta pianura, la cui minor permeabilità, garantisce una riserva idrica sotterranea;
minori apporti idrici nei territori considerati abbatterebbero la rialimentazione diffusa della falda, l'assetto idraulico generale verrebbe di fatto totalmente sconvolto, riducendosi pesantemente la circolazione d'acqua distribuita sul territorio;
allorché si prospettassero le esigenze di modificare tali equilibri in tempi rapidi, è fondamentale approfondire tutti gli aspetti, per ponderare accuratamente le decisioni da assumere;
per l'abbassamento eccessivo ed insostenibile del livello del lago che fa seguito ad una quota di massima regolazione (decisa dal Registro Italiano Dighe) fissata in 367,00 m.s.l.m., la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia relativa al SIC 3120065;
nell'ambito della tutela e dell'uso delle risorse idriche, la vigente normativa, stabilisce che le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà ed in tal senso qualsiasi loro uso deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;
in caso le risorse idriche, siano utilizzate o gestite in difformità dalle norme specifiche impartite dall'Autorità competente, si può incorrere nella fattispecie del danno ambientale;
fatta eccezione per casi specifici, è considerato danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, in particolare se provocato alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE;
ai sensi di tali disposizioni, si potrebbe affermare che verso il lago di Idro ed i territori ad esso sottesi, partendo da un livello di esercizio fissato ad una quota troppo bassa, nonostante la regolazione effettuata secondo la regola di gestione approvata dall'Autorità di Bacino con delibera 4/2001, si stia consumando un'azione configurabile nella fattispecie del danno ambientale;
nel definire l'impatto ambientale si tiene conto dell'alterazione qualitativa, quantitativa o di una loro combinazione, dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle relative attività;
in particolare, i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, concernenti, tra l'altro, i settori agricolo, energetico e delle acque e che contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente, devono essere sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica, anche se la loro approvazione compete ad organi dello Stato;
la Valutazione d'Impatto Ambientale deve assicurare che nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di opere o interventi capaci di incidere sull'equilibrio ambientale siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonché gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile. Per tale scopo, per ciascuna operazione è richiesto che siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e che siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal soggetto che agisce;
nella valutazione d'impatto ambientale si assicura che in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente e che siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione, pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti le attribuzioni e competenze degli uffici delle amministrazioni pubbliche che ne curano il deposito, devono essere adeguatamente pubblicizzati al pubblico affinché possa averne visione;
le procedure relative alla VAS e alla VIA si applicano in via ordinaria, andrebbero previste in maniera speciale in caso di attività che vanno ad incidere in aree vulnerabili o sensibili con scarso ricambio idrico e facilità di fenomeni di accumulazione;
un contesto naturale particolarmente sensibile è il lago di Idro, che, come detto, è sottoposto a regolazione artificiale. In seguito a problematiche di natura tecnica, tra cui una parziale agibilità della galleria di fondo, che però ne conferma, ai sensi del Registro Italiano Dighe, l'utilizzo in regime operativo e giuridico di protezione civile, nonché al collocamento in stato di osservazione di una paleofrana presente nell'incile, è stata disposta una quota limitata di massima regolazione alla quale riferire l'esercizio ordinario a 367,00 m.s.l.m, e si sta compromettendo la sopravvivenza del Lago di Idro;
nel frattempo si faceva strada l'idea di produrre quell'energia elettrica che avrebbe enormemente potenziato la nascente industria bresciana;
anteriormente al 1917, il problema dei rapporti tra i vari utilizzatori dell'acqua, era legato quasi esclusivamente alla ripartizione tra i vari enti di bonifica della portata del Chiese;
l'atto ufficiale che sancì la trasformazione del Lago d'Idro in bacino artificiale fu il Decreto Luogotenenziale del 25 ottobre 1917 il quale, oltre ad autorizzarne la regolazione, definì le portate dei rilasci. La regolazione prevedeva i seguenti criteri: Quota di massimo invaso 368,0 m.s.l.m.; Quota di massimo svaso 364,5 m.;
assegnatari della concessione di derivazione furono la Società Elettrica Bresciana e l'Università del Naviglio Grande. Agli stessi due enti fu autorizzato dal 1920 il potenziamento delle strutture di regolazione allo scopo di aumentare la produzione;
nel 1922, per iniziativa degli agricoltori bresciani e della Società Elettrica Bresciana (S.E.B.) fu costituita la Società Lago d'Idro (S.L.I.), avente lo scopo di costruire e gestire le opere di regolazione del lago; nel 1925 la S.E.B., l'Università del Naviglio Grande e la Società del Lago d'Idro chiesero concordemente che la concessione per la costruzione e gestione delle strutture di regolazione venisse intestata alla sola S.L.I., che la concessione industriale (idroelettrica) fosse assentita alla sola S.E.B. e che l'erogazione fosse stabilita 10 m3/s nel periodo invernale e in un valore minimo di 25 m3/s nel periodo estivo (11 maggio-10 settembre). Tale concessione fu accordata con R.D. 8 dicembre 1927, che stabilì i seguenti nuovi limiti di regolazione: Quota di massimo invaso 370,0 m.s.l.m.; Quota di massimo svaso 364,5 m.s.l.m.;
il Regio Decreto 22 settembre 1932, lasciando inalterate le quantità dei rilasci previste nel provvedimento dell'8 dicembre 1927, concedeva alla SLI la possibilità di operare il massimo svaso fino alla quota di 363,0 m.s.l.m. contro i 364,5 precedentemente previsti; l'andamento imposto dai livelli era sintetizzabile nei seguenti punti: il livello a quota 370,0 m.s.l.m. al 1o luglio si riduceva progressivamente fino a quota 363,86 m.s.l.m. all'11 settembre; di tale quota il livello cresceva progressivamente fino a quota 364,72 m.s.l.m. fino al 1o dicembre; dal 1o dicembre il livello decresceva progressivamente fino a quota 363,0 m.s.l.m. che veniva raggiunta all'11 aprile; dall'11 aprile al 1o luglio era previsto il riempimento completo del volume di regolazione, ritornando alla quota 370,0 m.s.l.m.; il volume totale regolabile tra le quote 370,0 e 363,0 m.s.l.m. era pertanto di 75.477.000 m3; portate superiori a quella minima potevano essere erogate per tutto il periodo 1o luglio-11 settembre nel caso in cui le quote del lago fossero superiori a quelle individuate nel regolamento; nel caso di deflussi meteorici di piena eccezionali, la portata defluente del lago poteva essere ulteriormente aumentata (fino a un massimo di 220 m3/s), che rappresentava la capacità di deflusso dell'opera di regolazione;
con l'entrata in esercizio degli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese, oggi in gestione all'ENEL, la regolazione del lago è stata coordinata con la conduzione degli impianti stessi («Coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del Lago d'Idro» Regolamento approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1958 n. 2051). Erano di competenza del lago quei volumi idrici che sarebbero stati invasati nello stesso in condizione di regime naturale dei deflussi, tenendo presente che Idro entrava in condizioni di sfioro da quota 370,0 m.s.l.m.;
la Società Lago d'Idro (SLI) venne riconosciuta nel 1927 come titolare della concessione limitatamente alle solo opere di regolazione stabilendo altresì che la concessione così configurata non avrebbe comportato alcun uso dell'acqua per il fatto dell'aumento di portata conseguibile con le sole opere di invaso e svaso;
la Società Lago d'Idro, nel 1926 aveva chiesto la concessione di tutte le acque nuove conseguenti la regolazione del lago serbatoio;
il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresse nel 1930 voto favorevole per la ammissibilità della stessa in istruttoria, la cui titolarità, nel 1964 fu dalla società stessa ceduta ai quattro consorzi, del Naviglio Grande Bresciano, della Roggia Lonata, della Roggia Maggiore Calcinata e della Roggia Montichiara e derivate, oggi confluenti tutti nel Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
l'esercizio della regolazione del lago per fini idroelettrici ed irrigui venne proseguita dalla SLI fino al 1987, anno di scadenza della concessione;
in data 30 gennaio 1985, la SLI presentò all'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici, istanza di rinnovo e, in subordine, una nuova istanza per ottenere la concessione;
successivamente, in relazione all'accresciuto interesse alla regolazione del lago, vennero presentate al Ministero le seguenti istanze, tutte tese ad ottenere il rilascio della concessione di regolazione; la Comunità Montana di Valle Sabbia; Consorzio di Bonifica Medio Chiese; il Consorzio di Bonifica del Chiese di Secondo Grado;
ai fini della regolazione del Lago d'Idro, sono stati posti in subordine i problemi connessi sia alla protezione delle caratteristiche naturali del lago stesso e del fiume Chiese, che all'assetto territoriale e alla fruizione turistica;
nel 1991 all'Autorità di bacino, il Ministero dei Lavori Pubblici conferiva il mandato di affrontare la problematica relativa alla regolazione del Lago e delle derivazioni d'acqua dal fiume; L'autorità di Bacino, con propria delibera n. 9/93, indicava che l'escursione dei livelli del lago previsti dal disciplinare del 1934 creava problemi ai comuni rivieraschi, sia di ordine territoriale che di natura ecologica, problemi altrettanto gravi sotto il profilo ambientale si verificavano nel fiume Chiese, e che pertanto il rinnovo della concessione di derivazione del lago d'Idro e delle concessioni di derivazione a scopo irriguo avrebbe dovuto tener conto, in forma complessiva, dell'insieme degli aspetti che intervengono, puntando ad una soluzione integrata;
di seguito alla sperimentazione effettuata per cinque stagioni irrigue dal 1996 al 2000, l'Autorità di Bacino del Fiume Po con propria deliberazione n. 4/2001 del 31 gennaio 2001 terminò l'attività di approfondimento e dispose: di considerare gli esiti della sperimentazione sufficienti per la definizione di un regolamento di gestione; di adottare il documento «Attività del Comitato di Sperimentazione, Relazione conclusiva» che nella sostanza prevedono in via definitiva, da un lato, la riduzione dell'escursione del lago d'Idro a 3.25 metri 369.25 - 366.00 corrispondenti ad un volume utile di 35,411 milioni di mc, dall'altro lato l'applicazione, nell'alveo del fiume Chiese nel tratto a valle delle derivazioni irrigue, del rilascio per deflusso minimo costante vitale pari a 2.2 mc/sec, pari a complessivi 13,685 milioni di mc stagionali (1/7-10/9);
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono state trasferite le funzioni alle Regioni ed alle Province Autonome, in particolare relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica;
conseguentemente l'Autorità di Bacino ha rimesso la problematica alla Regione Lombardia;
poiché, pur trovandosi la traversa di regolazione e la galleria di scarico di fondo in Regione Lombardia, il rigurgito provocato dalla regolazione operata a Idro (BS) interessa anche il Comune rivierasco di Bondone (TN), d'intesa tra le 2 amministrazioni;
nelle more del rinnovo della concessione, a regolazione del lago è stata affidata ad un commissario regolatore sotto la cui responsabilità la SLI ha continuato ad esercitare nel contempo la Regione Lombardia, ha avviato le procedure amministrative per il rilascio/rinnovo della concessione;
particolare rilievo assumono le opere di regolazione del lago i dati principali delle opere di scarico e di derivazione sono rappresentate da una portata esitata con livello nel serbatoio alla quota 370,00 m.s.l.m., caratterizzata in uno scarico di superficie di (circa) 180 m3/s, in uno scarico di fondo con funzionamento a pelo libero di (circa) 80-90 m3/s (prima degli intereventi di manutenzione realizzati negli anni '90 e 2000), ed in una galleria di derivazione ENEL Idro-Vobarno, di 30 m3/s;
le sponde del Lago d'Idro sono interessate da vari centri abitati tra i quali di particolare rilievo il capoluogo di Idro e quello di Anfo;
l'alveo a valle in origine piuttosto ristretto ed a forte pendenza per alcune centinaia di metri è stato sistemato in senso longitudinale con briglie di fondo ed ampliato sino a 20 m. di larghezza mediante taglio della sponda sinistra costituita come dal corpo di un'antica frana. Al fine della sua protezione al piede è stato realizzato un muraglione in calcestruzzo per uno sviluppo di circa 80 m a valle della traversa prolungato a valle con una gabbionata e con una scogliera in pietrame fino allo sbocco della galleria di svaso;
al quadro amministrativo si devono aggiungere le precarie condizioni delle opere di regolazione. In particolare lo scarico di superficie e lo scarico di fondo sono sottoposte alle verifiche del Servizio Nazionale Dighe poi Registro Italiano Dighe;
sulla traversa in sponda sinistra del Chiese insiste una «Antica Frana» che già negli anni 60 ha compromesso la piena funzionalità del manufatto che è stata oggetto di ripetute campagne di rilevamento da parte della Regione Lombardia e da parte di ARPA Lombardia ad agosto 2006 sono terminate le indagini e attualmente il fenomeno è tenuto sotto osservazione anche al fine di attivare eventuali azioni di tutela e di protezione civile in caso di crisi dello stesso;
la galleria di scarico di fondo presenta problemi strutturali. Nel 1992 si è verificato un cedimento. Per motivi di sicurezza, il Servizio Nazionale Dighe provvedeva in data 18 agosto 1992 ad imporre la quota di 368,00 come quota temporanea di massima regolazione limitata, imponendo peraltro l'effettuazione di lavori di sistemazione della galleria;
gli interventi di ripristino dei cedimenti del 1992 realizzati dal Magistrato per il Po, si sono conclusi nel 1996. Nel 1999 nel collaudo dei lavori il Servizio Nazionale Dighe ha segnalato il generale peggioramento in più punti delle caratteristiche statiche dell'opera ed ha richiesto ulteriori interventi di consolidamento;
in seguito alle valutazioni effettuate, il Registro Italiano Dighe ha disposto in data 18 luglio 2003 la seguente limitazione all'esercizio dell'invaso del lago: quota alla quale riferire l'esercizio ordinario 367,00 m.s.l.m., quota raggiungibile esclusivamente solo in caso di eventi eccezionali 368,00 m.s.l.m., messa fuori esercizio dell'opera di sbarramento (paratoie sollevate) fino al termine dei lavori idonei a garantire le necessarie condizioni operative di sicurezza;
a causa di tale limitazione, adottata per altro senza effettuare alcuna verifica d'impatto ambientale ne con la concertazione degli altri soggetti allo scopo interessati e competenti, in tempo ordinario ad esclusione di eventi idrologici intensi, non possono defluire acque in superficie del fiume Chiese e neppure possono essere erogate acque nel Chiese tramite la galleria di scarico;
resta fatto salvo l'esercizio della derivazione della centrale Enel che può prelevare acque dal lago;
al fine di ripristinare la massima funzionalità dell'esistente galleria, nel 2002 la Regione Lombardia ha invitato il Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado a redigere il progetto di consolidamento e sistemazione dello scarico di fondo del lago d'Idro;
il Consorzio, nel mese di giugno 2002 ha predisposto il Progetto preliminare. Successivamente l'AIPO, Ufficio Operativo di Mantova, con nota 3481 del 22 luglio 2002 ha conferito l'incarico per l'effettuazione di indagini geognostiche, per ricostruire la stratigrafia del sottosuolo in corrispondenza della galleria. Il Rapporto conclusivo è stato completato in data 30 settembre 2002;
il progetto di ripristino è stato approvato dal Servizio nazionale Dighe il 13 dicembre 2002;
l'ente appaltatore è stato individuato nel Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado, che ha provveduto alla nomina dell'Assistente Governativo, su conforme segnalazione del Registro Italiano Dighe;
l'impresa esecutrice, a seguito di gara d'appalto è risultata l'A.T.I. costituita da CO.FOR s.r.l. (impresa capogruppo) di Reggio Calabria e dall'impresa RAM Costruzioni di Qualità s.r.l. (impresa mandante). I lavori sono stati consegnati al raggruppamento di imprese in data 15 settembre 2003 ed ultimati il 3 novembre 2004;
la Commissione di Collaudo, che avviando le procedure di verifica, effettuava visita in data 14 luglio 2004, successivamente in data 22 aprile 2005, ha reso il verbale di collaudo dei lavori giungendo alle seguenti conclusioni: non s'intravede la possibilità di una messa in sicurezza definitiva dell'attuale galleria a seguito dei fenomeni di interazione tra il manufatto e l'ammasso roccioso nel quale l'intera opera è realizzata; si auspica quale unica soluzione risolutiva che si debba provvedere senza ritardi alla realizzazione di un nuovo scarico di fondo che interessa formazioni geologiche stabili e che abbia una maggiore capacità di deflusso;
in conseguenza di quanto sopra l'auspicata rimozione dei vincoli imposti dal Registro Italiano Dighe in data 18 luglio 2003 e precedenti è rimasta tuttora inevasa;
per cercare di fare fronte alle criticità createsi, nonché all'impatto ambientale che si stava provocando, a causa dei limiti di livello di esercizio imposti dal RID che hanno inciso sull'equilibrio ambientale del Lago e sulle utilizzazioni economiche, durante i due ultimi anni sono state avviate riunioni presso le istituzioni competenti, tra cui il Ministero dell'ambiente e la Prefettura di Brescia;
in seguito alle richieste più volte avanzate dal R.I.D. per determinare un quadro generale e dei possibili scenari idrologici del fiume Chiese e del lago d'Idro, il Consorzio del Chiese di Secondo Grado, su invito del Commissario Regolatore, ha assegnato, con disciplinare del 14 ottobre 2005, al Prof. Ing. Luigi Natale dell'Università di Pavia, l'incarico di redigere un programma tecnico di gestione dell'invaso del lago d'Idro in condizioni di emergenza idrologica;
nello studio, che rappresenta per la prima volta lo scenario completo delle dinamiche idrologiche ed idrauliche del lago, si riproduce, l'analisi delle laminazioni delle piene in ingresso ed uscita dal serbatoio configurando più ipotesi di utilizzo dei manufatti di regolazione; il Prof. Natale trae quindi la procedura di regolazione in situazione di emergenza nell'ambito operativo e giuridico di protezione civile (come espressamente richiesto dal R.I.D.) delineando altresì un modello di preannuncio; la ricerca evidenzia come sia possibile, in circostanze di assoluta sicurezza, ridurre la limitazione dell'invaso attualmente impartita, individuando prudenzialmente come quote di massima regolazione: per il periodo gennaio-luglio compresi + 368,80 (quota idrometro s.l.m.) per il periodo agosto-dicembre compresi + 368,50 (quota idrometro s.l.m.);
in relazione alle risultanze dei suddetti studi, il Commissario Regolatore Straordinario del lago d'Idro ha richiesto al Registro Italiano Dighe lo svincolo dei limiti di invaso attualmente imposti e l'adozione delle nuove quote di massima regolazione sopra indicate;
il Registro Italiano Dighe, Ufficio di Milano, con nota del 31 maggio 2006 indirizzata al Commissario Regolatore ed al RID di Roma, ha tuttavia rigettato tale richiesta;
tale posizione appare eccessivamente rigida e autoritaria, soprattutto non tiene conto che per arrivare a stabilire parametri talmente compromettenti per l'ambiente e la popolazione del territorio lacuale eridiano, nonché, secondo gli interroganti, contrari alla salvaguardia e alla tutela dell'habitat del lago e penalizzanti delle utilizzazioni vallive, sarebbe stato necessario ad ogni modo procedere ad una valutazione d'impatto ambientale ed ambientale strategica sia pure di ambito statale, nonché ad una auspicata conferenza dei servizi;
in occasione di una riunione indetta dal Prefetto di Brescia in data 24 luglio 2006, di fronte alle istanze poste dallo stesso Commissario in riferimento alla necessità che il RID decidesse di autorizzare il sopralzo della quota di massima regolazione e di esercizio del lago di Idro, il RID non avrebbe opposto le stesse negazioni in precedenza esplicitate, manifestando la volontà di approfondire meglio la questione ed in altra sede decidere, eventualmente, di assecondarle nei termini che prevedono l'innalzamento della quota di esercizio del lago ai livelli desumibili dallo studio realizzato dal Prof. Ing. Natale -:
se, tenendo conto che a causa della fissazione del livello di massima regolazione a 367 m.s.l.m., si è provocato un grave impatto ambientale sul Lago di Idro e si sta impedendo il defluire delle acque in superficie del fiume Chiese, e che nel fissare tale livello non si è provveduto ad effettuare le operazioni di valutazione e di concertazione auspicabili (VIA, VAS, conferenza dei servizi), non ritenga necessario valutare l'opportunità di intervenire verso le autorità competenti, segnatamente il RID o le istituzioni cui fa capo, affinché nell'ambito delle condizioni di sicurezza garantite dallo studio realizzato dal Prof. Luigi Natale dell'Università di Pavia, siano fissati livelli di esercizio ordinario del lago d'Idro superiori a quelli vigenti e ad ogni modo confacenti a risolvere tutte le problematiche esposte in premessa;
se non intenda provvedere a svolgere una incisiva azione d'indirizzo verso le istituzioni interessate, affinché quelle competenti, indicano una conferenza dei servizi allargata anche a soggetti appositamente costituiti per tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche del lago d'Idro (coordinamento delle pro loco e associazioni ambientaliste), agli utilizzatori e in tale sede si decidano le misure da adottare per conseguire una gestione del lago che ne protegga l'integrità ambientale, dia tranquillità e serenità alle popolazioni rivierasche, riesca a soddisfare le esigenze irrigue delle aree rurali servite dai Consorzi di bonifica Medio Chiese, Alta e Media Pianura Mantovana e fra Mella e Chiese e quelle delle utenze industriali ed idroelettriche relativamente interessate;
se non ritenga opportuno che si proceda ad una pertinente valutazione tecnico-economica, valutazione d'impatto ambientale ed ambientale strategica volta a verificare il grado di compatibilità delle misure che fino ad oggi sono state adottate per far fronte ai requisiti di protezione civile e se non ve ne siano di alternative in grado di comportare un minor impatto sull'ambiente ed indirizzare la eventuale realizzazione di nuove opere incidenti sul lago (nuovo scarico di fondo o terza galleria) a vantaggio di interventi mirati capaci di garantire la medesima efficacia funzionale ed il pieno equilibrio del regime naturale delle acque;
se non intenda accertare se la fissazione di quote talmente basse da non permettere il defluire, in condizioni ordinarie, delle acque in superficie del fiume Chiese e neppure di defluire attraverso la galleria di scarico di fondo a scapito degli interessi della collettività locale, dell'ambiente, delle risorse naturali e delle utilizzazioni irrigue, sia compatibile con la tutela del bilancio idrico;
se, tenendo conto che, con delibera 4/2001 del 31 gennaio 2001 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po sono state approvate le attività del Comitato di Sperimentazione, costituito dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, dal Ministero del Lavori Pubblici-Direzione Generale Difesa del Suolo, dal Ministero del Lavori Pubblici-Provveditorato Opere Pubbliche Regione Lombardia, dal Ministero del Lavori Pubblici-Magistrato per il Po, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Agricoltura, Prefettura di Brescia, Regione Lombardia-Assessorato ai LL.PP., Regione Lombardia-Assessorato all'Agricoltura, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Brescia, ed il Regolamento transitorio che, prevedono:
«livello di massimo invaso ai fini della compatibilità con gli strumenti urbanistici degli Enti locali rivieraschi = + 369,50 m.s.l.m.;
livello di massimo invaso ai fini della regolazione per gli usi produttivi della risorsa invasata = + 369,25 m.s.l.m.;
livello di minimo invaso ai fini della regolazione per gli usi produttivi della risorsa invasata = + 366,00 m.s.l.m.;
massima oscillazione del livello del lago d'Idro per le finalità produttive e di gestione ordinaria = 3,25 m.;
valore massimo della velocità di escursione del lago ai fini della regolazione ordinaria = 0,40 m/3 giorni»;
se non ritenga opportuno intervenire verso le autorità competenti perché si regolino i livelli del lago d'Idro nelle condizioni di esercizio previste e si realizzino le opere necessarie per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel Chiese. (4-00983)